Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Molise - Procedimenti di consegna in uso gratuito di determinate parti del demanio marittimo - Parere preventivo della Regione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), della legge reg. Molise n. 2 del 2018, nella parte in cui aggiunge la lettera o-bis) all'art. 4, comma 1, della legge reg. Molise n. 5 del 2006, limitatamente alle parole "e consegne ex articolo 34 del Codice della Navigazione". La disposizione regionale impugnata, nella parte in cui introduce nel procedimento di consegna in uso gratuito ex art. 34 cod. nav. - mediante il quale, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere temporaneamente destinate ad altri usi pubblici - il preventivo rilascio di un parere da parte della Regione (che peraltro potrebbe coincidere con l'amministrazione richiedente) invade l'ambito riservato al legislatore statale nella definizione degli aspetti dominicali del regime dei beni del demanio marittimo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina del procedimento di consegna costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella regolazione degli aspetti dominicali del demanio marittimo, in quanto rientranti nella materia dell'ordinamento civile. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2013, n. 370 del 2008, n. 102 del 2008, n. 94 del 2008, n. 427 del 2004, n. 286 del 2004, n. 150 del 2003 e n. 343 del 1995).