Sentenza 95/2019 (ECLI:IT:COST:2019:95)
Massima numero 41593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  41594


Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Soglia di punibilità - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il finitimo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Palermo, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, che disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti senza prevedere alcuna soglia di punibilità. Dato lo speciale disvalore "di azione" che, nell'apprezzamento del legislatore - in sé non manifestamente irragionevole - la specifica fattispecie presenta, non può considerarsi arbitraria la scelta di riservare a essa un trattamento distinto e più severo - sul piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità - di quello prefigurato in rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace (anche di tipo documentale), dei quali si occupa l'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, costituente norma incriminatrice sussidiaria. Tramite la norma censurata il legislatore ha inteso infatti "isolare", nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, la fattura per operazioni inesistenti, tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede. (Precedente citato: sentenza n. 49 del 2002).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte