Sentenza 95/2019 (ECLI:IT:COST:2019:95)
Massima numero 41594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
41593
Titolo
Reati e pene - Configurazione della fattispecie criminosa e determinazione della pena - Natura politica della scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Manifesta irragionevolezza o arbitrio - Necessità della omogeneità delle ipotesi in comparazione.
Reati e pene - Configurazione della fattispecie criminosa e determinazione della pena - Natura politica della scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Manifesta irragionevolezza o arbitrio - Necessità della omogeneità delle ipotesi in comparazione.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza" e al "bisogno di pena" - dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, infatti, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità di disciplina tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque, necessariamente l'omogeneità delle ipotesi in comparazione. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 35 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 79 del 2016, n. 23 del 2016, n. 185 del 2015, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 41 del 2009, n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore. Gli apprezzamenti in ordine alla "meritevolezza" e al "bisogno di pena" - dunque, sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, infatti, per loro natura, tipicamente politici. Le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando ci si trovi a fronte di diversità di disciplina tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque, necessariamente l'omogeneità delle ipotesi in comparazione. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 35 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 148 del 2016, n. 79 del 2016, n. 23 del 2016, n. 185 del 2015, n. 68 del 2012, n. 273 del 2010, n. 47 del 2010, n. 161 del 2009 e n. 394 del 2006; ordinanze n. 41 del 2009, n. 249 del 2007 e n. 71 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte