Sentenza 96/2019 (ECLI:IT:COST:2019:96)
Massima numero 42123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
19/02/2019; Decisione del
19/02/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
42124
Titolo
Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Thema decidendum - Deduzioni delle parti - Prospettazioni ulteriori rispetto a quelle definite dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale in quanto non possono integrare i parametri costituzionali o ampliare il thema decidendum come esposto nell'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 248 del 2018).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004, sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale in quanto non possono integrare i parametri costituzionali o ampliare il thema decidendum come esposto nell'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 248 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
28/12/2004
n. 17
art. 77
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte