Sentenza 97/2019 (ECLI:IT:COST:2019:97)
Massima numero 42212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42213  42214  42215  42216  42217  42218


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita argomentazione fallace - Insussistenza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per argomentazione fallace, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, commi 1, lett. b) ed i), e 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, nonché dell'art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010. Il nucleo fondante della censura del rimettente è nell'asserita necessità che tutte le norme contenute nel decreto-legge abbiano la stessa, immediata efficacia, per cui non sono pertinenti le eccezioni proposte, in quanto basate sulla immediata entrata in vigore delle norme contenute nel decreto-legge e sul semplice differimento nella efficacia di talune disposizioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 84  co. 1

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 84  co. 1

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 84  co. 2

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte