Procedimento civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Reintroduzione con decreto-legge - Obbligo di esperire il procedimento a pena di improcedibilità della domanda giudiziale e correlata condanna per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, allo stesso - Differimento dell'efficacia - Denunciato difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza e disomogeneità finalistica rispetto alle altre norme contenute nel decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 84, comma 1, lett. b), del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che inserisce il comma 1-bis all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, e dell'art. 84, comma 1, lett. i), dello stesso d.l. n. 69 del 2013, nella parte in cui aggiunge il comma 4-bis, secondo periodo, all'art. 8 del citato d.lgs. n. 28 del 2010. Facendo seguito alla declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 272 del 2012, le norme censurate rispettivamente reintroducono nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e riproducono la norma in base alla quale il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. La decisione di procrastinare la loro applicabilità - ai sensi del comma 2 dell'art. 84 citato, anch'esso autonomamente censurato - di trenta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione è ragionevolmente giustificata dall'impatto che la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione avrebbe avuto sul funzionamento degli organismi deputati alla gestione della mediazione stessa, senza comprometterne la matrice funzionale unitaria, essendo le norme in parola finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi del miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e dell'accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile. (Precedente citato: sentenza n. 272 del 2012).
Il sindacato sulla legittimità dell'adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione e la necessità di provvedere con urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 5 del 2018, n. 236 del 2017, n. 170 del 2017 e n. 16 del 2017).
La uniformità teleologica che deve connotare le norme introdotte con la decretazione d'urgenza non presuppone indefettibilmente l'uniformità del loro termine iniziale di efficacia, ben potendo alcune di esse risultare comunque funzionali all'unico scopo di approntare rimedi urgenti anche là dove ne sia stata procrastinata l'applicabilità. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012).