Sentenza 97/2019 (ECLI:IT:COST:2019:97)
Massima numero 42214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42212  42213  42215  42216  42217  42218


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. Da una lettura complessiva delle ordinanze di rimessione si evince che il giudice a quo - malgrado la obiettiva sinteticità che connota la censura del rimettente - sulla base di un argomento sostanzialmente sovrapponibile a quello sviluppato in merito all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. reputa illogica, e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost., la decisione di differire l'applicabilità di una norma adottata in sede di decretazione d'urgenza, evidenziando, quale indice sintomatico di tale irragionevolezza, la diversa soluzione prescelta dal legislatore con riguardo ad altre norme contenute nel medesimo testo normativo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 84  co. 2

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte