Sentenza 97/2019 (ECLI:IT:COST:2019:97)
Massima numero 42214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
07/03/2019; Decisione del
07/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. Da una lettura complessiva delle ordinanze di rimessione si evince che il giudice a quo - malgrado la obiettiva sinteticità che connota la censura del rimettente - sulla base di un argomento sostanzialmente sovrapponibile a quello sviluppato in merito all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. reputa illogica, e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost., la decisione di differire l'applicabilità di una norma adottata in sede di decretazione d'urgenza, evidenziando, quale indice sintomatico di tale irragionevolezza, la diversa soluzione prescelta dal legislatore con riguardo ad altre norme contenute nel medesimo testo normativo.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito. Da una lettura complessiva delle ordinanze di rimessione si evince che il giudice a quo - malgrado la obiettiva sinteticità che connota la censura del rimettente - sulla base di un argomento sostanzialmente sovrapponibile a quello sviluppato in merito all'asserita violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. reputa illogica, e perciò in contrasto con l'art. 3 Cost., la decisione di differire l'applicabilità di una norma adottata in sede di decretazione d'urgenza, evidenziando, quale indice sintomatico di tale irragionevolezza, la diversa soluzione prescelta dal legislatore con riguardo ad altre norme contenute nel medesimo testo normativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 84
co. 2
legge
09/08/2013
n. 98
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte