Sentenza 97/2019 (ECLI:IT:COST:2019:97)
Massima numero 42215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
07/03/2019; Decisione del
07/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Titolo
Procedimento civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Reintroduzione con decreto-legge - Differimento dell'applicabilità delle disposizioni di trenta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - Denunciata illogicità - Disposizione non applicabile nel giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
Procedimento civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Reintroduzione con decreto-legge - Differimento dell'applicabilità delle disposizioni di trenta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - Denunciata illogicità - Disposizione non applicabile nel giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che posticipa di trenta giorni - rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - l'applicabilità delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con cui è stata reintrodotta nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e la correlata condanna per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento. Il rimettente non motiva in alcun modo sull'applicabilità, nei giudizi pendenti dinanzi a sé, della norma censurata, né d'altra parte ciò sarebbe stato possibile, considerato che i processi a quibus sono stati instaurati successivamente al periodo in cui ha prodotto effetti il differimento disposto dalla norma censurata.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che posticipa di trenta giorni - rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - l'applicabilità delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con cui è stata reintrodotta nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e la correlata condanna per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento. Il rimettente non motiva in alcun modo sull'applicabilità, nei giudizi pendenti dinanzi a sé, della norma censurata, né d'altra parte ciò sarebbe stato possibile, considerato che i processi a quibus sono stati instaurati successivamente al periodo in cui ha prodotto effetti il differimento disposto dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
21/06/2013
n. 69
art. 84
co. 2
legge
09/08/2013
n. 98
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte