Sentenza 97/2019 (ECLI:IT:COST:2019:97)
Massima numero 42215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42212  42213  42214  42216  42217  42218


Titolo
Procedimento civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Reintroduzione con decreto-legge - Differimento dell'applicabilità delle disposizioni di trenta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - Denunciata illogicità - Disposizione non applicabile nel giudizio a quo - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 84, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che posticipa di trenta giorni - rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione - l'applicabilità delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con cui è stata reintrodotta nell'ordinamento la mediazione civile quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali relative a talune materie e la correlata condanna per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento. Il rimettente non motiva in alcun modo sull'applicabilità, nei giudizi pendenti dinanzi a sé, della norma censurata, né d'altra parte ciò sarebbe stato possibile, considerato che i processi a quibus sono stati instaurati successivamente al periodo in cui ha prodotto effetti il differimento disposto dalla norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 84  co. 2

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte