Sentenza 97/2019 (ECLI:IT:COST:2019:97)
Massima numero 42217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42212  42213  42214  42215  42216  42218


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - per difetto di rilevanza o, comunque, per difetto di motivazione su di essa - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove prevede l'obbligatorietà della mediazione civile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. L'eccezione non è pertinente in quanto, a prescindere dal tertium comparationis evocato, è ininfluente che il rimettente non abbia indicato specificamente il valore della causa sottoposta alla sua cognizione: quest'ultima ha infatti ad oggetto un contratto bancario e, dunque, rientra in ogni caso, a prescindere dal suo valore, nel novero di quelle soggette alla mediazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2010  n. 28  art. 5  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte