Procedimento civile - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina della negoziazione assistita - Disomogeneità delle fattispecie poste a confronto - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28 del 2010, laddove prevede l'obbligatorietà del procedimento preliminare di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo - sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso - a differenza di quanto previsto per la procedura di negoziazione assistita che, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lett. a), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale, giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. La scelta legislativa - che, in riferimento alla conformazione degli istituti processuali, consente ampia discrezionalità - di trattare diversamente, con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le due fattispecie, non è manifestamente irragionevole e arbitraria in quanto - pur presentando i due istituti processuali alcuni profili di omogeneità (il fine di favorire la composizione della lite in via stragiudiziale, la riconducibilità alle misure di Alternative Dispute Resolution-ADR, il costituire condizioni di procedibilità della domanda giudiziale), il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto - il mediatore, terzo e imparziale - là dove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 164 del 2017 e n. 12 del 2016).
È dubbia la riconducibilità della mediazione tributaria disciplinata dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 all'àmbito mediatorio propriamente inteso, per la mancanza di un soggetto terzo che - come avviene per quella delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 - svolga la mediazione, e ciò ne comporta anche l'impossibilità di ricondurla al modello di quella civilistica. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2014).