Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente titolare di interesse specifico suscettibile di incisione immediata - Ammissibilità dell'intervento.
È dichiarato ammissibile l'intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada, spiegato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2007. La posizione della società interveniente è suscettibile di restare incisa dall'esito del giudizio incidentale in modo diretto, immediato e specificamente differenziato, in quanto, ove la norma censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini auspicati dal rimettente, risulterebbe alla fine - essa sola a livello nazionale − maggiormente pregiudicata perché esposta in misura più estesa all'obbligo di rimborso in favore delle tante imprese designate, convenute in giudizi risarcitori.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). È però ammissibile l'intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. In tal caso, ove l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo, l'intervento è ammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001).