Responsabilità civile - Risarcimento per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione - Sinistro causato da veicolo o natante non identificato - Estensione del risarcimento ai danni alle cose solo in caso di danni gravi alla persona - Denunciata violazione del dovere inderogabile di solidarietà, irragionevolezza e disparità di trattamento, menomazione del diritto di azione e di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Auspicio al legislatore.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Avezzano in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. La disposizione censurata non viola l'art. 24 Cost., atteso che la garanzia di azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria avente a oggetto il danno alle cose è pienamente assicurata, mentre non attiene all'ambito del parametro evocato l'esistenza di presupposti sostanziali, più o meno restrittivi, previsti dalla legge per il suo accoglimento. Neppure è violato l'art. 2 Cost., potendo dirsi rispettata la prescrizione del generale dovere di solidarietà mediato, nello specifico, dall'obbligo derivante dalla normativa europea, rimanendo pur sempre fermo che il dovere di aiutare chi si trova in difficoltà per una causa qualunque può essere adempiuto dal legislatore secondo criteri di discrezionalità e sulla base della necessaria ragionevole ponderazione con altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale. Né è violato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto sottesa alla disposizione censurata, ripetitiva di quella europea, è la medesima esigenza di prevenire frodi al Fondo di garanzia, la quale giustifica il trattamento differenziato tra ipotesi di danno alle cose, contestuale a lesioni personali, secondo che queste abbiano cagionato, o no, un danno grave. È, tuttavia, auspicabile che il legislatore regolamenti, in termini più puntuali e non eccedenti la predetta esigenza, il presupposto dei «danni gravi alla persona», che segna il perimetro della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo o natante non identificato, al fine di meglio attuare la finalità solidaristica sottesa all'obbligo di conformità alla normativa europea. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2014, n. 79 del 1992, n. 560 del 1987 e n. 226 del 2000; ordinanza n. 336 del 2010).
Per costante giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento all'art. 24 Cost., ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016).