Prospettazione della questione incidentale - Asserita richiesta di intervento non a "rime obbligate" - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di intervento non a "rime obbligate" - formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente individua nella detenzione domiciliare "in deroga" - già presente nell'ordinamento per i detenuti affetti da gravi infermità fisiche - una risposta costituzionalmente adeguata e idonea a porre rimedio alla denunciata assenza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica.
Secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore, ferma restando la sua facoltà di intervenire con scelte diverse. Occorre, infatti, evitare che l'ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 41 del 2018 e n. 236 del 2016).