Sentenza 174/2024 (ECLI:IT:COST:2024:174)
Massima numero 46405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  15/10/2024;  Decisione del  15/10/2024
Deposito del 07/11/2024; Pubblicazione in G. U. 13/11/2024
Massime associate alla pronuncia:  46402  46403  46404


Titolo
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine delle questioni - Dedotta violazione del giudicato costituzionale - Priorità logico-giuridica rispetto ad altre censure (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disposizioni della Regione autonoma Sardegna promosse per lamentata violazione di giudicato costituzionale in materia di appalti pubblici). (Classif. 111007).

Testo

La censura di violazione del giudicato costituzionale va esaminata per prima, in quanto attinente all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (Precedenti: S. 151/2024 - mass. 46374; S. 73/2022 - mass. 44611; S. 215/2021 - mass. 44281).

La violazione del giudicato costituzionale si configura solo quando la nuova disposizione mantiene in vita o ripristina, anche indirettamente, gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 151/2024 - mass. 46374; S. 73/2022 - mass. 44611).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 136 Cost., dell’art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che ha per oggetto l’offerta tecnica nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione impugnata non viola la sentenza costituzionale n. 166 del 2019, perché sebbene rinvii al comma 1 dell’art. 37 della stessa legge regionale n. 8 del 2018, che prevedeva l’istituzione di un Albo telematico dei commissari di gara, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 166 del 2019, ha un contenuto del tutto estraneo all’istituzione dell’Albo indicato, riguardando i requisiti di ammissione dell’offerta tecnica).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  19/12/2023  n. 17  art. 7  co. 16

legge della Regione autonoma Sardegna  13/03/2018  n. 8  art. 37  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136  co. 1

Altri parametri e norme interposte