Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" - Applicazione anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta - Omessa previsione - Violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e lesione del diritto inviolabile alla salute del detenuto - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU - l'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter. La mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per i detenuti affetti da grave malattia psichica sopravvenuta ai sensi dell'art. 148 cod. pen. e con residuo pena superiore a quattro anni viola i parametri evocati in quanto impedisce che la pena possa essere eseguita fuori dagli istituti di detenzione, anche qualora sia riscontrata una malattia mentale che provochi una sofferenza talmente grave che, cumulata con l'ordinaria afflittività del carcere, dia luogo a un supplemento di pena contrario al senso di umanità. La detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" - prevista per i casi di grave infermità fisica - si presta, allo stato attuale, a colmare tale lacuna, perché è uno strumento capace di offrire sollievo ai malati più gravi e al tempo stesso può essere configurata in modo variabile, con un dosaggio ponderato delle limitazioni, degli obblighi e delle autorizzazioni, consentendo così di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività. Spetterà al giudice valutare caso per caso e momento per momento la singola situazione, verificando anche in base alle strutture e ai servizi di cura interni al carcere, alle esigenze di tutela degli altri detenuti e del personale, se il condannato affetto da grave malattia psichica sia in condizioni di rimanere nell'istituto penitenziario o debba essere destinato a un luogo esterno (abitazione o luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza), fermo restando che ciò non può accadere qualora ritenga prevalenti le esigenze della sicurezza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 177 del 2009 e n. 111 del 1996; ordinanze n. 255 del 2005 e n. 327 del 1989).
Il diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica, alla quale l'ordinamento è tenuto ad apprestare un identico grado di tutela, anche con adeguati mezzi per garantirne l'effettività. (Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2017, n. 162 del 2014, n. 251 del 2008, n. 359 del 2003, n. 282 del 2002 e n. 167 del 1999).