Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale della soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", transitato nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Applicazione, per le dinamiche contrattuali, del contratto collettivo di lavoro nazionale per il personale degli enti locali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l) - gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall'art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prevedere che il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", successivamente transitato nell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP), mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali, incide sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella citata Azienda, afferendo alla materia ordinamento civile.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'individuazione dell'ambito materiale al quale va ascritta la disposizione censurata va effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 287 del 2016 e n. 175 del 2016).