Ordinanza 101/2019 (ECLI:IT:COST:2019:101)
Massima numero 41940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/03/2019;  Decisione del  20/03/2019
Deposito del 19/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Declaratoria di estinzione del reato dopo la condanna - Casi - Mancata commissione di reati in un dato periodo - Sopravvenuto accertamento contrario - Irrevocabilità della declaratoria - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Inadeguata motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte in cui, "secondo la comune e dominante interpretazione giurisprudenziale", prevede che la declaratoria di estinzione del reato ivi prevista è sempre irrevocabile, anche nelle ipotesi fondate sul mancato rilievo della commissione di reati in un dato periodo (quali quelle indicate negli artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen.) in cui, successivamente alla declaratoria predetta, sopravvenga il positivo accertamento dell'avvenuta commissione di reati nel periodo da parte dell'interessato. Le questioni risultano formulate in maniera ipotetica, confusa ed oscura, avendo il rimettente omesso sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. sia confortata da adeguata certificazione, sia di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui, al fine dell'accoglimento di detta istanza, non possono considerarsi ostative le pendenze giudiziarie non definitive, rilevando a tal fine unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. Le questioni sollevate sono vieppiù oscure nella loro formulazione dal momento che la disposizione censurata si limita ad attribuire al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, mentre l'estinzione del reato predicata nell'ordinanza di rimessione discende dall'art. 167 cod. pen. (Precedenti citati: sentenza n. 135 del 1972; ordinanze n. 65 del 2018, n. 54 del 2018, n. 227 del 2016, n. 84 del 2016, n. 269 del 2015, n. 434 del 1998 e n. 107 del 1998).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte