Sentenza 102/2019 (ECLI:IT:COST:2019:102)
Massima numero 41619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 24/04/2019; Pubblicazione in G. U. 02/05/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Assenza dell'imputato - Disciplina sostitutiva della contumacia - Norma transitoria - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014, a condizione che nei medesimi non sia intervenuto il dispositivo della sentenza di primo grado - Denunciata violazione dei principi del giusto processo, di efficacia e di efficienza della giurisdizione e del diritto di difesa - Insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza e incompleta ricostruzione della normativa di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, nella parte in cui disciplina in via transitoria la nuova fattispecie dell'assenza dell'imputato, sostitutiva dell'istituto della contumacia. Il rimettente - che non tiene conto della (pur non univoca) giurisprudenza della Corte di cassazione, già in parte esistente alla data della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, secondo cui se il dispositivo è stato pronunciato prima della data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 continua in ogni caso ad applicarsi transitoriamente la previgente disciplina del giudizio contumaciale - prende in considerazione esclusivamente il comma 1 della disposizione censurata, che prevede l'applicazione della nuova disciplina dell'assenza ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge) a condizione che nei medesimi non sia intervenuto il dispositivo della sentenza di primo grado. In tal modo omette di prendere posizione in ordine all'interpretazione congiunta dei due commi di cui si compone la censurata disposizione, in quanto il comma 2 stabilisce, in deroga, che le disposizioni previgenti sul giudizio contumaciale si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Nel loro combinato disposto, i due commi recano il criterio distintivo per stabilire quando sia ancora applicabile, transitoriamente e a esaurimento, la previgente disciplina del giudizio contumaciale nei confronti degli imputati irreperibili, ritenuta dal giudice rimettente in contrasto con gli evocati parametri. (Precedente citato: sentenza n. 317 del 2009).

Atti oggetto del giudizio

legge  28/04/2014  n. 67  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte