Ordinanza 103/2019 (ECLI:IT:COST:2019:103)
Massima numero 42615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 24/04/2019; Pubblicazione in G. U. 02/05/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano condannati per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità della pena e di uguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano condannati per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità della pena e di uguaglianza - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Forlì in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; ciò anche considerando che, comunque, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.l.gs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i citati reati, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Forlì in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida a seguito di condanna per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; ciò anche considerando che, comunque, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.l.gs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i citati reati, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione. (Precedenti citati: sentenza n. 88 del 2019; ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte