Imposte e tasse - Riscossione dei tributi erariali e locali - Notificazione diretta e semplificata di atti impositivi - Omessa comunicazione di avvenuta notifica in caso di mancata consegna personale al destinatario - Denunciata disparità di trattamento e irragionevolezza, violazione del diritto di difesa, del contraddittorio, dei principi di buon andamento e imparzialità della PA, nonché di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Censure analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Campania in riferimento agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982 e 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). Questioni analoghe, riferite all'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, sono già state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 175 del 2018, la quale ha affermato che nella notificazione diretta vi è un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del notificatario, fermo restando che la mancanza, in concreto, di "effettiva conoscenza" dell'atto, per causa non imputabile, può legittimare il destinatario a richiedere la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. Né l'indicazione nell'odierna ordinanza di ulteriori parametri offre elementi per una diversa valutazione delle questioni. (Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018).
Il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011).