Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Interventi riconducibili all'art. 119, quinto comma, Cost. (finanziamento di progetti specifici) - Condizioni - Risorse aggiuntive, perseguimento di finalità individuate da tale norma costituzionale e destinazione solo ad alcuni enti territoriali - Necessaria distinzione rispetto alle risorse che finanziano le funzioni ordinarie - Esempio - Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e dell'Accordo per la coesione, a seguito della riforma del ciclo di programmazione delle politiche di coesione per gli anni 2021-2027 - Conseguente disciplina attratta alla competenza esclusiva statale - Necessità del rispetto del principio della leale collaborazione (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione statale che prevede, tramite novella legislativa, che nell'Accordo per la coesione sia dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione). (Classif. 036014).
Rientra nell’ordinato assetto dei rapporti finanziari tra Stato e regioni, quale prefigurato nell’art. 119 Cost., la distinzione tra risorse destinate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni e agli enti locali (quarto comma) – le quali non sono suscettibili di alcun vincolo di destinazione – e le risorse aggiuntive la cui finalità è sostenere interventi di natura diversa, connessi a obiettivi di natura strutturale rivolti al riequilibrio tra le diverse aree del Paese e la cui realizzazione è demandata a progetti specifici (quinto comma). (Precedenti: S. 71/2023 – mass. 45470; S. 40/2022 – mass. 44669).
Ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 119, quinto comma, Cost., che consente finanziamenti statali per progetti specifici, gli interventi che: a) operano in aggiunta rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all’ente territoriale; b) sono riferiti a finalità non ordinarie di perequazione e garanzia indicate dalla norma costituzionale, e comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni; c) non sono rivolti alla generalità degli enti territoriali, bensì ad alcuni tra essi o a distinte categorie di questi ultimi. (Precedenti: S. 63/2024 – mass. 46090; S. 71/2023 – mass. 45470; S. 70/2023 – mass. 45562; S. 40/ 2022).
Le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) afferiscono direttamente all’art. 119, quinto comma, Cost., con la conseguenza che la relativa competenza legislativa spetta allo Stato in via esclusiva, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Precedenti: S. 123/2022 – mass. 44990; S. 187/2021 – mass. 44199).
Nello spirito del principio di leale collaborazione la fisiologica dialettica tra le parti si traduce, in concreto, in doveri e aspettative – di informazione, di previsione di strumenti di raccordo e di comportamenti realmente collaborativi, corretti e non ostruzionistici, in definitiva, appunto, leali – che non possono che essere reciproci. (Precedenti: S. 87/2024 - mass. 46096; S. 217/2020).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lett. i, della legge n. 178 del 2020, stabilendo, alla lett. d, che l’Accordo per la coesione – che sostituisce i precedenti Patti di sviluppo e coesione, PSC – venga stipulato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dal Presidente della regione interessata «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione». Sussistono i presupposti per ritenere che gli interventi in parola ricadano nell’ambito applicativo dell’art. 119, quinto comma, Cost., facendo, peraltro, sia l’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 88 del 2011 – riferito, in generale, al FSC – sia l’art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 – che stanzia le risorse per l’alimentazione del FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 – ad esso riferimento. Rispetto alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., va osservato che il citato inciso non implica, né dal punto di vista letterale né sistematico, preclusioni o vincoli di rigida consequenzialità tra la verifica della conclusione dei progetti di cui ai precedenti cicli di programmazione e quelli oggetto del nuovo Accordo per la coesione; al contrario, nell’ambito del modulo procedimentale di natura pattizia finalizzato alla stipula dell’Accordo per la coesione, risponde al canone di buona amministrazione un adempimento istruttorio nel corso del quale è operata una ricognizione dei progetti in essere, al fine di verificare la fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro. Ciò non determina il venir meno del reciproco impegno delle parti al raggiungimento di una soluzione condivisa nello spirito del principio di leale collaborazione).