Sanità pubblica - Personale sanitario - Determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni - Elaborazione, a partire dall'anno 2025, di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale di tali enti - Sua adozione mediante uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità della PA, del diritto alla salute nonché dell'autonomia regionale, anche nell'esercizio delle prerogative regionali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.(Classif. 231007).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 119 Cost., dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come conv., ai sensi del quale a decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adottano una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, in coerenza con i valori consentiti, dal precedente comma 1, per l’incremento della spesa per il personale sanitario. La disposizione impugnata, limitandosi a prevedere l’adozione di una nuova metodologia – che sostituisce quella attualmente in vigore, adottata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, 24 gennaio 2023 – per la definizione di criteri generali destinati a determinare il fabbisogno di personale sanitario, in relazione agli obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale (PSN) e da quelli regionali (PSR), non può aggravare i divari socio-economici esistenti tra le regioni, non viola il diritto alla salute né invade la competenza legislativa regionale. È, infatti, in sede di predisposizione dei citati piani, nonché di definizione e aggiornamento dei LEA e di stanziamento delle risorse occorrenti all’erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale che sono stabilite le opportune misure di perequazione per ovviare alle diseguaglianze tra le regioni e tra i cittadini e per realizzare gli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal SSN in ciascuna regione. La disposizione impugnata non viola neppure l’autonomia garantita alle regioni dagli artt. 5 e 119 Cost. in quanto le stesse sono coinvolte nel procedimento di definizione della nuova metodologia; sono, infine, escluse le asserite lesioni dei principi di eguaglianza e buon andamento e imparzialità della p.a., considerato che i criteri definiti con la metodologia in esame vengono applicati a tutte le regioni sulla base di elementi oggettivi idonei a rendere possibile il corretto funzionamento del SSR.