Sentenza 184/2025 (ECLI:IT:COST:2025:184)
Massima numero 47118
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  08/10/2025;  Decisione del  08/10/2025
Deposito del 16/12/2025; Pubblicazione in G. U. 17/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47116  47119  47120  47121  47122  47123  47124  47125  47126  47127  47128


Titolo
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti FER – Divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, con estensione anche agli impianti e agli accumuli FER sottoposti a procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, statale o regionale, ancora in corso – Privazione di efficacia dei provvedimenti e titoli abilitativi già rilasciati per impianti ricadenti su aree non idonee – Eccedenza dalle competenze statutarie, violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento, certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica, nonché dei principi fondamentali, anche di derivazione eurounitaria, volti alla massima diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili – Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti rappresentati dai principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché degli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale, l’art. 1, comma 5, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che introduce un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee. Sebbene, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia di promozione delle energie rinnovabili, il potere di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, l’inidoneità non può mai equivalere, come stabilisce la disposizione impugnata dal Governo, a un divieto assoluto e aprioristico. L’assetto delle competenze complessivamente delineato, infatti, da un lato è funzionale a dare risalto all’autonomia regionale e, dall’altro lato, si rivela idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (in base al noto fattore Nimby: not in my backyard), in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili anche nell’interesse delle future generazioni. (Precedenti: S. 134/2025 - mass. 47009; S. 216/2022 - mass. 45113).

 



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  05/12/2024  n. 20  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte

direttiva UE  18/10/2023  n. 2413  art.