Sentenza 105/2019 (ECLI:IT:COST:2019:105)
Massima numero 42617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 02/05/2019; Pubblicazione in G. U. 08/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42616  42618


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del d.l. n. 244 del 2016, come convertito. La disposizione censurata è applicabile alla fattispecie all'esame del rimettente in quanto - riferendosi genericamente al mancato conseguimento dell'approvazione del piano per violazione dei termini previsti, e prevedendo esplicitamente la sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione dell'art. 243-quater, comma 7, del t.u. enti locali, che non può che riguardare il momento in cui il diniego è divenuto definitivo - essa è riferibile anche ai casi di tardività definitivamente acclarata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2016  n. 244  art. 5  co. 11

legge  27/02/2017  n. 19  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte