Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - Enti locali che, avviata detta procedura, non abbiano rispettato il termine - Proroga, mediante disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge, del termine per deliberare un nuovo piano - Condizione - Avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio - Denunciato pregiudizio all'unità economica della Repubblica, violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, dell'equilibrio di bilancio, di sana gestione finanziaria dell'amministrazione, di coordinamento della finanza pubblica, di certezza del diritto, separazione dei poteri ed effettività della tutela giurisdizionale, del diritto di agire in giudizio e dei principi, tutelati anche in via convenzionale, di ragionevole durata del processo e di parità delle parti, nonché difetto di urgenza e di omogeneità al contenuto del decreto-legge - Insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. di controllo per la reg. Siciliana in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, commi primo e terzo, 119, primo comma, e 120 Cost., nonché in relazione all'art. 243-quater, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, all'art. 15 della legge n. 400 del 1988 e all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 5, comma 11-septies, del d.l. n. 244 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 19 del 2017, in quanto prevede - per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, pur avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non abbiano rispettato il termine previsto, non conseguendo l'accoglimento del relativo piano - la proroga del termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale al 30 aprile 2017, a condizione dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio (inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale). Il rimettente fornisce un'insufficiente descrizione della fattispecie, non avendo proposto alcun argomento in ordine alla esistenza del presupposto del miglioramento dei conti dell'ente locale, non essendo sufficiente a tal fine prospettare un vizio astratto della fattispecie legale, senza un aggancio eziologico al caso concreto da decidere. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente inammissibilità delle stesse. (Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018).