Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti titolari di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da P.A. e altri, estranei dai giudizi a quibus, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale. Il loro accesso avverrebbe, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del 2012).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare − senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità − soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 153 del 2018 e n. 77 del 2018, con allegate ordinanze dibattimentali).