Sentenza 106/2019 (ECLI:IT:COST:2019:106)
Massima numero 42229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
02/04/2019; Decisione del
02/04/2019
Deposito del 02/05/2019; Pubblicazione in G. U. 08/05/2019
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità dell'intervento.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge n. 107 del 2015, sono dichiarati inammissibili, per tardività, gli interventi spiegati da G.F. e altri, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l'intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009 e n. 215 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 87
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 88
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 89
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 90
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 4
co. 4