Sentenza 106/2019 (ECLI:IT:COST:2019:106)
Massima numero 42231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
02/04/2019; Decisione del
02/04/2019
Deposito del 02/05/2019; Pubblicazione in G. U. 08/05/2019
Titolo
Istruzione - Procedura selettiva per dirigenti scolastici - Partecipazione di coloro che hanno superato le prove del concorso del 2011, a prescindere dalla attuale pendenza di ricorsi - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Istruzione - Procedura selettiva per dirigenti scolastici - Partecipazione di coloro che hanno superato le prove del concorso del 2011, a prescindere dalla attuale pendenza di ricorsi - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in via subordinata, dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, commi 88, lett. a), della legge n. 107 del 2015, che consente la partecipazione al concorso riservato per la selezione di dirigenti scolastici in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, dalla attuale pendenza di ricorsi. In considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus, la denunciata preclusione all'accesso alla procedura riservata non discende dalla disposizione censurata, ma dall'art. 1, comma 88, lett. b), dedicato alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, il quale, non contemplando la situazione degli appellanti, ha inibito la loro partecipazione alla procedura.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in via subordinata, dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, commi 88, lett. a), della legge n. 107 del 2015, che consente la partecipazione al concorso riservato per la selezione di dirigenti scolastici in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, dalla attuale pendenza di ricorsi. In considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus, la denunciata preclusione all'accesso alla procedura riservata non discende dalla disposizione censurata, ma dall'art. 1, comma 88, lett. b), dedicato alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, il quale, non contemplando la situazione degli appellanti, ha inibito la loro partecipazione alla procedura.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 88
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte