Sentenza 106/2019 (ECLI:IT:COST:2019:106)
Massima numero 42231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  02/04/2019;  Decisione del  02/04/2019
Deposito del 02/05/2019; Pubblicazione in G. U. 08/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42227  42228  42229  42230  42232


Titolo
Istruzione - Procedura selettiva per dirigenti scolastici - Partecipazione di coloro che hanno superato le prove del concorso del 2011, a prescindere dalla attuale pendenza di ricorsi - Denunciata irragionevolezza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in via subordinata, dal Consiglio di Stato, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, commi 88, lett. a), della legge n. 107 del 2015, che consente la partecipazione al concorso riservato per la selezione di dirigenti scolastici in funzione dell'esito favorevole delle prove del concorso del 2011, a prescindere, dalla attuale pendenza di ricorsi. In considerazione della specifica situazione giuridica fatta valere dalle parti appellanti nei giudizi a quibus, la denunciata preclusione all'accesso alla procedura riservata non discende dalla disposizione censurata, ma dall'art. 1, comma 88, lett. b), dedicato alla definizione del contenzioso ancora pendente avverso precedenti concorsi, il quale, non contemplando la situazione degli appellanti, ha inibito la loro partecipazione alla procedura.

Atti oggetto del giudizio

legge  13/07/2015  n. 107  art. 1  co. 88

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte