Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione - Previsione, con norma di interpretazione autentica, che il termine "valore attuale" si interpreta nel senso di "valore attuale medio" - Applicazione retroattiva ai consiglieri che ancora non hanno maturato il diritto al vitalizio - Obbligo di restituzione di quanto percepito sulla base dei precedenti criteri - Denunciata irragionevolezza, con violazione del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, comma 4, della legge reg Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, che, pretendendo di offrirne un'interpretazione autentica, intervengono sull'art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 - il quale disciplina i criteri e le modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione - prevedendo l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che ancora non hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di "valore attuale medio" in luogo dei più favorevoli parametri precedentemente individuati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle citate delibere. Le disposizioni censurate non sono applicabili nel giudizio a quo, in quanto risultano riferite ai soli consiglieri che non hanno maturato i requisiti per la corresponsione del vitalizio, mentre nel suddetto giudizio è in discussione unicamente la posizione di un ex consigliere regionale già titolare dell'assegno vitalizio, avendo maturato i requisiti.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è suggerito dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 244 del 2011).