Sentenza 108/2019 (ECLI:IT:COST:2019:108)
Massima numero 42262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
19/03/2019; Decisione del
19/03/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione - Previsione, con norma di interpretazione autentica, che il termine "valore attuale" ivi indicato si interpreta nel senso di "valore attuale medio" - Applicazione retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio - Obbligo di restituzione di quanto percepito sulla base dei precedenti criteri - Denunciata irragionevolezza dell'intervento normativo retroattivo, con violazione del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione - Previsione, con norma di interpretazione autentica, che il termine "valore attuale" ivi indicato si interpreta nel senso di "valore attuale medio" - Applicazione retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio - Obbligo di restituzione di quanto percepito sulla base dei precedenti criteri - Denunciata irragionevolezza dell'intervento normativo retroattivo, con violazione del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, che, pretendendo di offrirne un'interpretazione autentica, intervengono sull'art. 10 della legge reg. autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 - il quale disciplina i criteri e le modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione - prevedendo l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di "valore attuale medio" in luogo dei più favorevoli parametri precedentemente individuati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle relative delibere. Premesso che le disposizioni censurate, nonostante l'auto-qualificazione contenuta nel titolo, non possono qualificarsi come di interpretazione autentica e che non sussistono incertezze sulla loro natura retroattiva, l'intervento legislativo non è irragionevole, in quanto mira a ricondurre a criteri di equità e ragionevolezza gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell'attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale. L'intervento, inoltre, non ha leso il legittimo affidamento dei destinatari, non essendoci un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perché esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Esso risulta, infine, conforme al criterio della proporzionalità, in quanto non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni coinvolti l'accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso e concede agli interessati la facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione per l'attualizzazione precedentemente esercitata. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2019, n. 73 del 2017, n. 173 del 2016, 132 del 2016, n. 56 del 2015, n. 69 del 2014, n. 160 del 2013, n. 209 del 2010 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 92 del 2014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, che, pretendendo di offrirne un'interpretazione autentica, intervengono sull'art. 10 della legge reg. autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 - il quale disciplina i criteri e le modalità di quantificazione degli assegni vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione - prevedendo l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di "valore attuale medio" in luogo dei più favorevoli parametri precedentemente individuati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'obbligo di restituire le somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle relative delibere. Premesso che le disposizioni censurate, nonostante l'auto-qualificazione contenuta nel titolo, non possono qualificarsi come di interpretazione autentica e che non sussistono incertezze sulla loro natura retroattiva, l'intervento legislativo non è irragionevole, in quanto mira a ricondurre a criteri di equità e ragionevolezza gli assai favorevoli meccanismi di calcolo dell'attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nonché a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale. L'intervento, inoltre, non ha leso il legittimo affidamento dei destinatari, non essendoci un assetto regolatorio adeguatamente consolidato, sia perché esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Esso risulta, infine, conforme al criterio della proporzionalità, in quanto non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni coinvolti l'accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso e concede agli interessati la facoltà di revocare, con effetto retroattivo, l'opzione per l'attualizzazione precedentemente esercitata. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2019, n. 73 del 2017, n. 173 del 2016, 132 del 2016, n. 56 del 2015, n. 69 del 2014, n. 160 del 2013, n. 209 del 2010 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 92 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 1
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 1
co. 2
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 1
co. 3
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 2
co.
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 3
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 3
co. 2
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 3
co. 3
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 3
co. 4
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 4
co. 1
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 4
co. 2
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 4
co. 3
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 4
art. 4
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte