Sentenza 108/2019 (ECLI:IT:COST:2019:108)
Massima numero 42263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  19/03/2019;  Decisione del  19/03/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42261  42262  42264


Titolo
Legge - Leggi interpretative e leggi retroattive innovative - Sostanziale indifferenza, in linea di principio, della loro distinzione ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale - Necessità, in entrambi i casi, che la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza, mediante bilanciamento tra le esigenze perseguite e i valori costituzionali potenzialmente lesi - Possibile rilievo, ai fini della verifica del rispetto di tali valori, dell'individuazione della natura interpretativa o innovativa della disposizione censurata - Relativi criteri di riconoscimento.

Testo
Pur essendo possibile l'assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di legittimità costituzionale, tra disposizioni di interpretazione autentica - retroattive, salva diversa volontà esplicitata dal legislatore stesso - e disposizioni innovative con efficacia retroattiva, non deve tuttavia trascurarsi che, in relazione a leggi che pretendono di avere natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pur non dirimente, dell'irragionevolezza della disciplina censurata. In direzione opposta, la natura realmente interpretativa della disciplina in esame può non risultare indifferente ai fini dell'esito del controllo di legittimità costituzionale, laddove sia censurata l'irragionevolezza della sua retroattività. Tale natura è rilevante, in particolare, quando il principio costituzionale asseritamente leso dall'intervento legislativo sia quello dell'affidamento dei consociati nella certezza e nella stabilità di un'attribuzione disposta in via legislativa. Infatti, se l'interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell'assegnare alle disposizioni interpretate un significato normativo in esse già realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro possibili e originarie varianti di senso, questo può deporre, sia per la non irragionevolezza dell'intervento in questione, sia nella direzione della non configurabilità di una lesione dell'affidamento dei destinatari. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 103 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 170 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte