Sentenza 108/2019 (ECLI:IT:COST:2019:108)
Massima numero 42264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
19/03/2019; Decisione del
19/03/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Copertura costituzionale e portata - Limite generale alla retroattività della legge - Impedimento non assoluto per il legislatore di incidere sfavorevolmente sugli interessati - Condizioni - Divieto di trasmodare in un regolamento irrazionale e di incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.
Affidamento nella sicurezza giuridica - Elemento fondamentale dello Stato di diritto - Copertura costituzionale e portata - Limite generale alla retroattività della legge - Impedimento non assoluto per il legislatore di incidere sfavorevolmente sugli interessati - Condizioni - Divieto di trasmodare in un regolamento irrazionale e di incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti.
Testo
Il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica. Esso, tuttavia, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra i limiti all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Esso, ritenuto principio connaturato allo Stato di diritto, trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ed è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. Tuttavia l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili. Esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 149 del 2017, n. 73 del 2017, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010). Una disciplina retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l'intervento retroattivo sia dettato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali. Per verificare se, in concreto, essa incida in modo costituzionalmente illegittimo sull'affidamento dei destinatari della regolazione originaria, assumono rilievo una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell'assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa; infine, la proporzionalità dell'intervento legislativo che eventualmente lo comprima. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 170 del 2013 e n. 160 del 2013).
Il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disp. prel. cod. civ., costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica. Esso, tuttavia, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale. Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra i limiti all'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Esso, ritenuto principio connaturato allo Stato di diritto, trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ed è da considerarsi ricaduta e declinazione "soggettiva" dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. Tuttavia l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili. Esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 149 del 2017, n. 73 del 2017, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 160 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010). Una disciplina retroattiva non può tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l'intervento retroattivo sia dettato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali. Per verificare se, in concreto, essa incida in modo costituzionalmente illegittimo sull'affidamento dei destinatari della regolazione originaria, assumono rilievo una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell'assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva, ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall'intervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa; infine, la proporzionalità dell'intervento legislativo che eventualmente lo comprima. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 16 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 del 2015, n. 56 del 2015, n. 170 del 2013 e n. 160 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte
preleggi
n.
art. 11