Sentenza 109/2019 (ECLI:IT:COST:2019:109)
Massima numero 42265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Divieto di concessione alle persone condannate alla reclusione per il reato di furto - Denunciato automatismo lesivo dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.
Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Divieto di concessione alle persone condannate alla reclusione per il reato di furto - Denunciato automatismo lesivo dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza - Aberratio ictus - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. Nel giudizio a quo è impugnato il diniego del rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata non già dalla norma censurata, ma dall'art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, che a quella rinvia solo per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera la speciale preclusione ivi prevista e che costituisce la disposizione direttamente applicabile nel caso di specie.
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. Nel giudizio a quo è impugnato il diniego del rinnovo della licenza per esercitare l'industria della riparazione delle armi comuni, disciplinata non già dalla norma censurata, ma dall'art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, che a quella rinvia solo per l'individuazione dei soggetti nei cui confronti opera la speciale preclusione ivi prevista e che costituisce la disposizione direttamente applicabile nel caso di specie.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
18/06/1931
n. 773
art. 43
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte