Sentenza 109/2019 (ECLI:IT:COST:2019:109)
Massima numero 42266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  20/03/2019;  Decisione del  20/03/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42265  42267


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens inapplicabile nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti ai rimettenti.

Testo

Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS. Lo ius superveniens recato dal d.lgs. n. 104 del 2018 - che, modificando il secondo comma dell'articolo censurato, ha ripristinato un potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione - non potrebbe essere applicato nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum.

In virtù del principio tempus regit actum una normativa sopravvenuta rispetto all'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

regio decreto  18/06/1931  n. 773  art. 43  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte