Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens inapplicabile nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti ai rimettenti.
Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS. Lo ius superveniens recato dal d.lgs. n. 104 del 2018 - che, modificando il secondo comma dell'articolo censurato, ha ripristinato un potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione - non potrebbe essere applicato nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum.
In virtù del principio tempus regit actum una normativa sopravvenuta rispetto all'adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).