Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Divieto di concessione alle persone condannate alla reclusione per il reato di furto - Denunciato automatismo lesivo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Toscana e dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'autorità amministrativa competente. La disciplina censurata, pur particolarmente severa, non può ritenersi manifestamente irragionevole, in quanto il furto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica significativamente la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore. Il legislatore resta naturalmente libero di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco - quello, giudicato lecito, del richiedente e quello alla sicurezza e all'incolumità pubblica - attraverso previsioni, come quella introdotta con il d.lgs. n. 104 del 2018, che attenuino la rigidità della preclusione, allorché [come nel caso di specie] sia intervenuta la riabilitazione del condannato.
Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse; dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso. (Precedente citato: sentenza n. 440 del 1993).
In ragione dell'inesistenza, nell'ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti per la concessione della relativa licenza, nell'ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l'interesse dei soggetti che richiedono il porto d'armi per motivi giudicati leciti dall'ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956, sul dovere di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica).