Ordinanza 110/2019 (ECLI:IT:COST:2019:110)
Massima numero 40484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Termine di prescrizione del delitto colposo di crollo di costruzioni - Raddoppio e conseguente equiparazione al termine di prescrizione previsto per l'omologa fattispecie dolosa - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Censura identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Termine di prescrizione del delitto colposo di crollo di costruzioni - Raddoppio e conseguente equiparazione al termine di prescrizione previsto per l'omologa fattispecie dolosa - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Censura identica ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi o diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 dello stesso codice, è raddoppiato. La sopravvenuta sentenza n. 265 del 2017 ha dichiarato non fondata identica questione, sottolineando che al legislatore non è precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. Né l'odierna ordinanza di rimessione aggiunge argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. (Precedente specifico citato: sentenza n. 265 del 2017. Precedente citato: sentenza n. 112 del 2018, riguardante il raddoppio del termine di prescrizione dei reati di frana colposa e naufragio colposo).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di crollo colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 434 dello stesso codice, è raddoppiato. La sopravvenuta sentenza n. 265 del 2017 ha dichiarato non fondata identica questione, sottolineando che al legislatore non è precluso ritenere, nell'ambito della sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale - su cui si radica la durata della prescrizione - e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. Né l'odierna ordinanza di rimessione aggiunge argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. (Precedente specifico citato: sentenza n. 265 del 2017. Precedente citato: sentenza n. 112 del 2018, riguardante il raddoppio del termine di prescrizione dei reati di frana colposa e naufragio colposo).
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 6
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte