Ordinanza 111/2019 (ECLI:IT:COST:2019:111)
Massima numero 42619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
19/03/2019; Decisione del
19/03/2019
Deposito del 09/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Meccanismi di riduzione - Decurtazione percentuale dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Tetto alla loro cumulabilità con altri trattamenti o vitalizi - Denunciata irragionevole lesione del legittimo affidamento, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché invasione della potestà esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto - Inadeguata descrizione del quadro normativo - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali - Meccanismi di riduzione - Decurtazione percentuale dell'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Tetto alla loro cumulabilità con altri trattamenti o vitalizi - Denunciata irragionevole lesione del legittimo affidamento, violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, nonché invasione della potestà esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto - Inadeguata descrizione del quadro normativo - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost. - degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, prevedono, rispettivamente, la riduzione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità (nella misura del 20%) e un tetto alla cumulabilità di tali assegni con altri trattamenti o vitalizi (diretti o di reversibilità) percepiti (con il limite massimo di euro 9.000 lordi mensili). Il rimettente non ha chiarito in che modo, e secondo quale ordine, i due citati meccanismi di riduzione opererebbero nei casi oggetto dei processi a quibus, non essendo così dato comprendere se in tali casi siano stati applicati e nemmeno se la riduzione generalizzata del 20% trovi applicazione prima o dopo quella conseguente al tetto alla cumulabilità ovvero se i due istituti siano alternativi. La mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate si traduce in un'inadeguata descrizione del quadro normativo; né possono, a tal fine, aiutare - per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - le allegazioni delle parti. (Precedenti citati: sentenze n. 224 e n. 194 del 2018; ordinanze n. 202 del 2018, n. 37 del 2018, n. 244 del 2017, n. 227 del 2016, n. 153 del 2016 e n. 209 del 2015).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost. - degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, prevedono, rispettivamente, la riduzione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità (nella misura del 20%) e un tetto alla cumulabilità di tali assegni con altri trattamenti o vitalizi (diretti o di reversibilità) percepiti (con il limite massimo di euro 9.000 lordi mensili). Il rimettente non ha chiarito in che modo, e secondo quale ordine, i due citati meccanismi di riduzione opererebbero nei casi oggetto dei processi a quibus, non essendo così dato comprendere se in tali casi siano stati applicati e nemmeno se la riduzione generalizzata del 20% trovi applicazione prima o dopo quella conseguente al tetto alla cumulabilità ovvero se i due istituti siano alternativi. La mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle disposizioni censurate si traduce in un'inadeguata descrizione del quadro normativo; né possono, a tal fine, aiutare - per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - le allegazioni delle parti. (Precedenti citati: sentenze n. 224 e n. 194 del 2018; ordinanze n. 202 del 2018, n. 37 del 2018, n. 244 del 2017, n. 227 del 2016, n. 153 del 2016 e n. 209 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 5
art. 2
co.
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige
11/07/2014
n. 5
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte