Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Riforma del ciclo di programmazione delle politiche di coesione per gli anni 2021-2027 - Fondo di sviluppo e coesione (FSC) - Disciplina del riparto delle risorse - Riconducibilità alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di perequazione delle risorse finanziarie e all'art. 119, quinto comma, Cost. - Schema procedimentale più adeguato per la realizzazione degli obiettivi - Spettanza al legislatore statale della relativa scelta (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione relativa alla disposizione statale che prevede, tramite novella legislativa, la possibilità di riassegnare risorse del FSC assegnate e non ancora utilizzate, per un intervento urgente di titolarità di altra amministrazione per far fronte a carenze di liquidità). (Classif. 036014).
La disciplina delle politiche di coesione e del riparto del FSC rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, quinto comma, Cost.; spetta, pertanto, anche in relazione al FSC, al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato ad assicurare l’ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44990; S. 187/2021 - mass. 44199; S. 189/2015 - mass. 38544).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa, dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l’art. 1, comma 178, lett. i, della legge n. 178 del 2020, prevedendo che, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del FSC, assegnate per un intervento, a seguito della stipula dell’Accordo per la coesione, e non ancora utilizzate possono essere riassegnate per un intervento urgente di titolarità di altra amministrazione. La disposizione impugnata, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato di cui agli artt. 117, secondo comma, lett. e, e 119, quinto comma, Cost., interpretata nel senso che il definanziamento possa avere ad oggetto solo risorse rispetto alle quali non sia ancora intervenuto alcun impegno di spesa da parte della regione non lede i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione. La regione, peraltro, è sentita prima di disporre la riassegnazione, per valutare se il ritardo non sia imputabile a sue carenze, e può rinegoziare il cronoprogramma contenuto nel detto Accordo, previa dimostrazione dell’impossibilità di rispettarlo per circostanze non imputabili a sé).