Sentenza 112/2019 (ECLI:IT:COST:2019:112)
Massima numero 42623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42620  42621  42622  42624  42628  42629  42631


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Corretta qualificazione giuridica della misura oggetto del giudizio principale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per avere errato il giudice a quo nel considerare la confisca applicata nel caso di specie come confisca per equivalente, e non diretta. A prescindere dalla considerazione che, come si evince dagli atti di causa, la misura ablativa disposta dalla CONSOB ha attinto beni immobili e non già somme di denaro, occorre rilevare che essi sono beni di valore corrispondente a quello delle azioni acquistate, sino a concorrenza dell'importo pari - appunto - al valore di quelle azioni. Non v'è dubbio, pertanto, che l'ablazione patrimoniale di cui è causa si debba qualificare come confisca per equivalente del prodotto dell'illecito.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte