Sentenza 112/2019 (ECLI:IT:COST:2019:112)
Massima numero 42628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42620  42621  42622  42623  42624  42629  42631


Titolo
Sanzioni amministrative - Principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito - Estensione della giurisprudenza costituzionale relativa alla materia penale - Applicabilità.

Testo

Il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa rispetto alla gravità dell'illecito - che trae la propria base normativa dall'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione - già invocato dalla Corte costituzionale, anche in relazione a sanzioni amministrative dalla natura non "punitiva", a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, in ragione della necessaria adeguatezza della sanzione al caso concreto, possiede potenzialità applicative che eccedono detto orizzonte, come dimostra proprio giurisprudenza relativa alla materia penale, i cui principali approdi sono estensibili anche alla materia delle sanzioni amministrative. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2018, n. 22 del 2018, n. 268 del 2016 e n. 170 del 2015).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nella materia penale, la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene da comminare per ciascun reato è soggetta a una serie di vincoli derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare pene manifestamente sproporzionate per eccesso in relazione alla gravità del reato, in ragione del loro contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. Da un sindacato sulla proporzionalità della pena affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. - con atteggiarsi del giudizio di legittimità costituzionale sulla misura della pena secondo uno schema triadico, imperniato attorno al confronto con un tertium comparationis - la valorizzazione dell'art. 27, terzo comma, Cost. e, in particolare, del necessario orientamento alla rieducazione che la pena deve possedere ha, infatti, condotto a estendere il sindacato della Corte costituzionale anche a ipotesi in cui la pena appaia manifestamente sproporzionata in rapporto direttamente alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta. Inoltre, la considerazione, accanto all'art. 3 Cost., del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost. è alla base dell'ulteriore canone della necessaria individualizzazione della pena, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro ammontare ed esige che - nel passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del giudice - la pena si atteggi come risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato, comportando, di regola, l'attribuzione al giudice di un potere discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo predeterminati dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 205 del 2017, n. 236 del 2016, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014, n. 251 del 2012, n. 68 del 2012, n. 327 del 2002, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997. n. 343 del 1993, n. 422 del 1993 e n. 341 del 1994, n. 409 del 1989. n. 50 del 1980, n. 218 del 1974 e n. 67 del 1963; in tema di estensione o meno alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente "punitivo" delle garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014, n. 281 del 2013, n. 169 del 2013, n. 196 del 2010 e n. 78 del 1967).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte