Sentenza 112/2019 (ECLI:IT:COST:2019:112)
Massima numero 42629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  42620  42621  42622  42623  42624  42628  42631


Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni previste in caso di abusi di mercato - Confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, anziché del mero profitto - Violazione del principio, domestico, convenzionale e sovranazionale di proporzionalità della sanzione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE - l'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. a), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede, in tema di abusi di mercato, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto. Tale sanzione, denunciata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civile, conduce a risultati manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione: mentre la confisca del «profitto», infatti, ha una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all'autore, quella del «prodotto» e dei «beni utilizzati» assume una connotazione "punitiva", infliggendo all'autore una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito, alla quale si aggiunge anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità. Nè è di ostacolo alla pronuncia in esame il vigente diritto dell'Unione europea, che richiede agli Stati membri di prevedere soltanto la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie all'illecito. Quanto, infine, al petitum richiesto, benché il giudice a quo paia circoscriverlo alla sola previsione della confisca per equivalente, va tuttavia considerato che l'effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto - esattamente posto in luce dall'ordinanza di rimessione - non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equivalente, quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell'obbligo di procedere alla confisca del «prodotto» dell'illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo. (Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 187  co. 

legge  18/04/2005  n. 62  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 17  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  par. 3

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1