Sentenza 112/2019 (ECLI:IT:COST:2019:112)
Massima numero 42631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
06/03/2019; Decisione del
06/03/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Sanzioni amministrative - Sanzioni previste per abusi di mercato - Confisca obbligatoria, diretta o per equivalente del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, anziché del mero profitto - Violazione del principio, domestico, convenzionale e sovranazionale di proporzionalità della sanzione amministrativa - Illegittimità costituzionale consequenziale, in parte qua.
Sanzioni amministrative - Sanzioni previste per abusi di mercato - Confisca obbligatoria, diretta o per equivalente del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, anziché del mero profitto - Violazione del principio, domestico, convenzionale e sovranazionale di proporzionalità della sanzione amministrativa - Illegittimità costituzionale consequenziale, in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto. Nonostante la legge n. 163 del 2017 avesse delegato il Governo a rivedere la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, limitando l'oggetto della confisca al solo profitto, il legislatore - avendo confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del "profitto" o del "prodotto" dell'illecito, espungendo soltanto il riferimento ai "beni utilizzati" per commetterlo - ha parzialmente riprodotto una disposizione che si espone ai medesimi vizi di legittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto. Nonostante la legge n. 163 del 2017 avesse delegato il Governo a rivedere la disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, limitando l'oggetto della confisca al solo profitto, il legislatore - avendo confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del "profitto" o del "prodotto" dell'illecito, espungendo soltanto il riferimento ai "beni utilizzati" per commetterlo - ha parzialmente riprodotto una disposizione che si espone ai medesimi vizi di legittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente.
Atti oggetto del giudizio
24/02/1998
n. 58
art. 187
co.
10/08/2018
n. 107
art. 4
co. 14
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27