Sentenza 113/2019 (ECLI:IT:COST:2019:113)
Massima numero 41186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Circolazione stradale - Installazione di cartelloni pubblicitari su suolo pubblico in difformità al provvedimento autorizzatorio - Sanzione amministrativa pecuniaria - Misura della sanzione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.
Circolazione stradale - Installazione di cartelloni pubblicitari su suolo pubblico in difformità al provvedimento autorizzatorio - Sanzione amministrativa pecuniaria - Misura della sanzione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria per l'infrazione di installazione di cartelloni pubblicitari in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. La norma censurata dal Tribunale di Verona è manifestamente irragionevole, sia in ragione della contraddittoria inversione della risposta sanzionatoria - che finisce col punire più severamente la condotta di installazione difforme, connotata da minor disvalore, rispetto a quella abusiva, priva di autorizzazione - sia dell'eccessiva e non proporzionata misura dell'aumento, operato senza alcuna plausibile ragione. In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, il regime sanzionatorio dell'installazione difforme è ricondotto - ferma restando la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato, anch'essa introdotta dal citato comma 10-bis - alla generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23. Rientra tra le scelte discrezionali riservate al legislatore la possibilità di prevedere una risposta sanzionatoria più graduata, che tenga conto del diverso disvalore delle fattispecie di installazione difforme e abusiva di cartelloni pubblicitari su suolo pubblico.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 36, comma 10-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., in legge n. 111 del 2011, nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria per l'infrazione di installazione di cartelloni pubblicitari in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. La norma censurata dal Tribunale di Verona è manifestamente irragionevole, sia in ragione della contraddittoria inversione della risposta sanzionatoria - che finisce col punire più severamente la condotta di installazione difforme, connotata da minor disvalore, rispetto a quella abusiva, priva di autorizzazione - sia dell'eccessiva e non proporzionata misura dell'aumento, operato senza alcuna plausibile ragione. In conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, il regime sanzionatorio dell'installazione difforme è ricondotto - ferma restando la responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato, anch'essa introdotta dal citato comma 10-bis - alla generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23. Rientra tra le scelte discrezionali riservate al legislatore la possibilità di prevedere una risposta sanzionatoria più graduata, che tenga conto del diverso disvalore delle fattispecie di installazione difforme e abusiva di cartelloni pubblicitari su suolo pubblico.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 23
co. 12
06/07/2011
n. 98
art. 36
co. 10
15/07/2011
n. 111
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte