Bilancio e contabilità pubblica - Perequazione delle risorse finanziarie - Riforma del ciclo di programmazione delle politiche di coesione per gli anni 2021-2027 - Esecuzione dell'Accordo per la coesione - Mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale - Definanziamento, con nuova assegnazione degli importi definanziati, secondo criteri di premialità - Necessità che sia sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato - Omessa previsione - Irragionevolezza e violazione dell'autonomia regionale nell'esercizio della potestà di programmazione ed esecuzione dei progetti afferenti al FSC - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036014).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’artt. 3, 5 e 97 Cost., l’art. 2, comma 4, del d.l. n. 124 del 2023, come conv., nella parte in cui, nello stabilire che il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dall’Accordo per la coesione, determina il definanziamento automatico dell’intervento, con riassegnazione delle risorse ad altra amministrazione secondo criteri di premialità, non prevede che sia sentita l’amministrazione titolare dell’intervento definanziato. La disposizione impugnata dalla Regione Campania comprime in termini irragionevoli la sua autonomia nell’esercizio della potestà di programmazione ed esecuzione dei progetti afferenti al FSC dal momento che non attribuisce rilievo all’eventualità che il ritardo sia imputabile a fattori ad essa estranei né le assicura la possibilità di essere sentita in un momento precedente al definanziamento. Ciò, inoltre, differenzia in modo irragionevole le conseguenze del mancato rispetto del cronoprogramma, a seconda che si riferiscano al mancato utilizzo delle risorse ovvero al rispetto del cronoprogramma dei pagamenti e non risponde a un canone di buona amministrazione, intervenendo il definanziamento automatico in una fase in cui il progetto è in corso di realizzazione, con il rischio di dispendio di risorse già impiegate.