Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione precedentemente dichiarata manifestamente inammissibile - Carattere non decisorio della pronuncia - Nuova ordinanza priva delle carenze in precedenza riscontrate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». L'odierna ordinanza elimina le carenze in precedenza riscontrate per insufficiente descrizione della fattispecie nonché per carenza dei necessari requisiti di chiarezza e univocità del petitum, perché offre gli elementi sufficienti per comprendere, da un lato, la rilevanza della norma censurata per la definizione del giudizio a quo e, dall'altro, che le questioni vanno riferite al minimo edittale, sull'implicito presupposto che, nei confronti dell'opponente nel processo principale, anche l'applicazione del limite minimo non sarebbe conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento dell'amministrazione, che si assumono violati. (Precedente citato: ordinanza n. 148 del 2015, con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione precedentemente già proposta dallo stesso rimettente nell'ambito dello stesso giudizio a quo).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la pronuncia di inammissibilità - di carattere non decisorio e basata su ragioni che il rimettente può rimuovere - non preclude la possibilità di riproporre le medesime questioni, posto che in tal caso la riproposizione non contrasta col disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale: ciò, peraltro, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l'esame nel merito della questione. (Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012).