Sentenza 115/2019 (ECLI:IT:COST:2019:115)
Massima numero 42269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento manipolativo (nella specie, sulla dosimetria sanzionatoria adottata) - Eccepita lesione della discrezionalità del legislatore - Rilievo attinente al merito della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento manipolativo (nella specie, sulla dosimetria sanzionatoria adottata) - Eccepita lesione della discrezionalità del legislatore - Rilievo attinente al merito della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
L'ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis), quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice a quo, di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, restando l'aspetto inerente alla correttezza di siffatta indicazione afferente al merito delle questioni. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». Il giudice a quo indica, nel corpo dell'ordinanza, le previsioni sanzionatorie suscettibili di fungere da punti di riferimento dell'intervento manipolativo richiesto. (Precedenti citati: sentenze n. n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
L'ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di illegittimità costituzionale dell'entità della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla presenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis), quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice a quo, di previsioni sanzionatorie già rinvenibili nell'ordinamento che, trasposte all'interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore, restando l'aspetto inerente alla correttezza di siffatta indicazione afferente al merito delle questioni. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». Il giudice a quo indica, nel corpo dell'ordinanza, le previsioni sanzionatorie suscettibili di fungere da punti di riferimento dell'intervento manipolativo richiesto. (Precedenti citati: sentenze n. n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 98
co. 9
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 136
legge
24/11/2006
n. 286
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte