Sentenza 115/2019 (ECLI:IT:COST:2019:115)
Massima numero 42270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Titolo
Sanzioni amministrative - Codice delle comunicazioni elettroniche - Soggetti che non provvedono alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero dello sviluppo economico o dall'AGCOM - Misura della relativa sanzione amministrativa pecuniaria - Denunciata violazione del canone di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione della sanzione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sanzioni amministrative - Codice delle comunicazioni elettroniche - Soggetti che non provvedono alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero dello sviluppo economico o dall'AGCOM - Misura della relativa sanzione amministrativa pecuniaria - Denunciata violazione del canone di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione della sanzione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». La severità, anche nel minimo, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata non è sufficiente per qualificare la scelta operata dal legislatore come manifestamente irragionevole o arbitraria, poiché la sanzione colpisce, con finalità repressive, una condotta che presenta profili di particolare rilievo (omessa comunicazione degli elementi richiesti dall'autorità competente nell'ambito del controllo sulle delicate attività di gestione delle reti e di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico). Inoltre, si deve escludere che sia irragionevole sottoporre allo stesso trattamento piccoli e grandi imprenditori del settore, poiché la particolare ampiezza della "forbice" tra minimo e massimo edittale consente all'autorità chiamata ad irrogare la sanzione di calibrarne in concreto la misura in rapporto alla maggiore o minore gravità della violazione e di differenziarla, se del caso, anche in considerazione delle dimensioni dell'impresa, le quali possono influire sulla valutazione della condotta degli autori della stessa violazione. Infine, non è pertinente il riferimento, operato dal rimettente, alle sanzioni riservate all'attività radiotelevisiva in «ambito locale», definita all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, per la diversità della materia e per la specificità della relativa disciplina. (Precedente citato: ordinanza n. 109 del 2004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». La severità, anche nel minimo, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione censurata non è sufficiente per qualificare la scelta operata dal legislatore come manifestamente irragionevole o arbitraria, poiché la sanzione colpisce, con finalità repressive, una condotta che presenta profili di particolare rilievo (omessa comunicazione degli elementi richiesti dall'autorità competente nell'ambito del controllo sulle delicate attività di gestione delle reti e di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico). Inoltre, si deve escludere che sia irragionevole sottoporre allo stesso trattamento piccoli e grandi imprenditori del settore, poiché la particolare ampiezza della "forbice" tra minimo e massimo edittale consente all'autorità chiamata ad irrogare la sanzione di calibrarne in concreto la misura in rapporto alla maggiore o minore gravità della violazione e di differenziarla, se del caso, anche in considerazione delle dimensioni dell'impresa, le quali possono influire sulla valutazione della condotta degli autori della stessa violazione. Infine, non è pertinente il riferimento, operato dal rimettente, alle sanzioni riservate all'attività radiotelevisiva in «ambito locale», definita all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, per la diversità della materia e per la specificità della relativa disciplina. (Precedente citato: ordinanza n. 109 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/08/2003
n. 259
art. 98
co. 9
decreto-legge
03/10/2006
n. 262
art. 2
co. 136
legge
24/11/2006
n. 286
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte