Sanzioni amministrative - Codice delle comunicazioni elettroniche - Soggetti che non provvedono alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero dello sviluppo economico o dall'AGCOM - Misura della relativa sanzione amministrativa pecuniaria - Denunciata violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 98, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, nella parte in cui - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 136, lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv., con modif., nella legge n. 286 del 2006 - stabilisce che «ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero [dello sviluppo economico] o dall'Autorità [per le garanzie nelle comunicazioni], gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00». Le ipotizzate conseguenze della quantificazione legislativa della misura della sanzione censurata - tali per cui l'indiscriminato inasprimento della sanzione indurrebbe gli autori dell'illecito a promuovere giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, con aggravio del contenzioso giudiziario e mancato soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'amministrazione - derivano in linea fattuale da scelte difensive soggettive (quanto all'aggravio del contenzioso) e dall'eventuale effettiva insolvenza o incapienza patrimoniale dei responsabili dell'illecito (quanto alle difficoltà di riscossione delle sanzioni pecuniarie) e si risolvono quindi in un - indimostrato - mero inconveniente di fatto, inidoneo a determinare un problema di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenza n. 157 del 2014, ordinanza n. 206 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 65 del 2014 e n. 272 del 2008; ordinanze n. 158 del 2014, n. 84 del 2011 e n. 408 del 2008).