Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Promozione di progetti e programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che prevede una serie di interventi volti alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Dalla lettura complessiva del testo normativo emerge che il legislatore regionale è intervenuto in un'ottica di prevenzione del bullismo quale problema di interesse sociale generale, per tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, perseguendo, pertanto, finalità estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; non si determina, pertanto, una interferenza con le attività di repressione di detti fenomeni né una sovrapposizione con le scelte di politica criminale per il contrasto ai reati agli stessi connessi, di competenza del legislatore statale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma impugnata, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017, n. 175 del 2016, n. 245 del 2015, n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014).