Sentenza 116/2019 (ECLI:IT:COST:2019:116)
Massima numero 41874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  02/04/2019;  Decisione del  02/04/2019
Deposito del 10/05/2019; Pubblicazione in G. U. 15/05/2019
Massime associate alla pronuncia:  41873


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Tavolo di coordinamento per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo - Partecipazione eventuale di rappresentanti delle forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 4, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che, nell'istituire il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, prevede che vi possano partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, tra gli altri, anche rappresentanti delle forze dell'ordine. Il dato testuale e la lettura sistematica della disposizione impugnata, che prevede la facoltatività della partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine al citato Tavolo e affida a quest'ultimo compiti meramente conoscitivi e informativi, consentono di ritenere che la Regione si sia mossa nell'ambito della promozione culturale e politica socio-assistenziale, di propria competenza, escludendo una lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 325 del 2011, n. 105 del 2006 e n. 55 del 2001).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica riguarda le funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  09/05/2018  n. 4  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte