Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Tavolo di coordinamento per la prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo - Partecipazione eventuale di rappresentanti delle forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 4, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che, nell'istituire il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, prevede che vi possano partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, tra gli altri, anche rappresentanti delle forze dell'ordine. Il dato testuale e la lettura sistematica della disposizione impugnata, che prevede la facoltatività della partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine al citato Tavolo e affida a quest'ultimo compiti meramente conoscitivi e informativi, consentono di ritenere che la Regione si sia mossa nell'ambito della promozione culturale e politica socio-assistenziale, di propria competenza, escludendo una lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 325 del 2011, n. 105 del 2006 e n. 55 del 2001).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica riguarda le funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001).