Oggetto del giudizio - Denunciato contrasto tra disposizioni di legge nazionali e norme della CDFUE - Intersecazione tra i principi e i diritti garantiti dalla CDFUE e quelli garantiti dalla Costituzione - Competenza della Corte costituzionale.
Sussiste la competenza della Corte costituzionale a vagliare gli eventuali profili di contrarietà delle disposizioni di legge nazionali alle norme della CDFUE che il rimettente ritenga di sottoporle. I principi e i diritti in essa enunciati intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), sicché può darsi il caso che la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla CDFUE. In tali ipotesi, la Corte costituzionale potrà valutare se la disposizione censurata violi le garanzie riconosciute, al tempo stesso, dalla Costituzione e dalla Carta, attivando il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ogniqualvolta ciò sia necessario per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta; e potrà, all'esito di tale valutazione, dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rimuovendo così la stessa dall'ordinamento nazionale con effetti erga omnes. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017).
La sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera un concorso di rimedi giurisdizionali, che consente alla Corte costituzionale di contribuire a rendere effettiva la possibilità che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla CDFUE, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia, affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico. (Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019, n. 63 del 2019 e n. 269 del 2017; ordinanza n. 24 del 2017).
La Corte costituzionale è «organo giurisdizionale» nazionale ai sensi dell'art. 267 del TFUE.